PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; salva prova contraria, l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente»;

          b) i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono abrogati.

Art. 2.

      1. A decorrere dall'anno 2008, è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 3 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023 dell'unità previsionale di base 1.1.1.1 dello stato di previsione dell'entrata. Il gettito della compartecipazione, attribuito a un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'IRPEF netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2008, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2008.